di Cesare Pluchino
L’assessore comunale per la tutela degli animali ha diramato un comunicato per ribadire le sanzioni per i proprietari di cani, ma risalta l’evidenza che occorre anche la tutela per i cittadini
Il grave episodio che ha visto come vittima un bambino azzannato al viso da un cane sfuggito al controllo della proprietaria in un ‘area pubblica ripropone la questione sempre irrisolta del’incolumità dei liberi cittadini messa a rischio da animali i cui proprietari, fuorilegge, non attengono alle norme, in particolare quelle di tenere l’animale al guinzaglio e provvisto di museruola.
Nella nostra città è facile vedere cani al guinzaglio, qualche proprietario si vede anche munito di apposita paletta e sacchetto per la raccolta degli escrementi, rarissimo vedere animali con la museruola.
Spesso, non solo in aree periferiche, addirittura in centro città, si ha il piacere di incontrare cani senza guinzaglio, con proprietario al seguito.
Quando si fa notare, con moderazione, che è norma tenere l’animale al guinzaglio, le risposte lasciano interdetti perché non riesce a distinguere se il proprietario consideri l’interlocutore uno poco sano di mente o lo sia egli stesso, soprattutto quando si sente dire: “Ma il cane non fa niente” o, peggio, “vuole solo giocare”.
Pochi giorni prima del tragico avvenimento, un comunicato del Comando di Polizia Municipale avvertiva del posizionamento di telecamera mobile per accertamenti finalizzati a deferire alle autorità competenti i proprietari di cani che hanno provveduto, nelle ultime settimane, ad abbandonare gli stessi ed i cuccioli nel territorio urbano comunale.
Sembra che il servizio di controllo abbia dato riscontri positivi, tanto che il Sindaco abbia dettato apposita direttiva al Comando di P.M. per la prosecuzione del servizio teso alla lotta contro l’abbandono degli animali e per controllare il fenomeno del randagismo.
Auspicabile che, alla luce di quanto avvenuto, il servizio venga allargato al controllo dei proprietari di cani che portano a spasso animali in zone pubbliche. senza rispettare le specifiche normative.
Normative che, come accennato sono state ribadite in un comunicato fatto diramare dall’assessore alla tutela degli animali, Nella Disca che ha voluto invitare i proprietari dei cani al rispetto delle normative vigenti:
“Come assessore alla tutela degli animali – dichiara Nella Disca – non posso non raccomandare ai proprietari e detentori di cani il rispetto dell’ordinanza sindacale n.438 del 2009, al fine di evitare l’applicazione delle pesanti sanzioni previste.
Il Comune è impegnato, infatti, ad attivare tutte le attività possibili e sanzionerà i trasgressori e, come stiamo già facendo, a denunziare alle autorità competenti chi si rende responsabile dell’abbandono dei cani e dei cuccioli.
Inoltre attraverso il corso per la gestione controllata del proprio cane che abbiamo promosso assieme al servizio veterinario dell’ASP, intendiamo responsabilizzare ulteriormente chi possiede un cane in modo che possano conoscere le norme comportamentali per gestire al meglio il proprio cane”.
Il Comando della Polizia Municipale, In riferimento all’episodio del bambino ragusano di 10 anni, azzannato alla guancia da un cane meticcio, di proprietà di una donna di Ragusa, ieri sera mentre giocava a pallone con gli amici nei pressi di via del Faggio, coglie l’occasione per rammentare le sanzioni a cui va incontro il proprietario e/o detentore di un cane in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Si rammenta che gli obblighi a carico del proprietario e/o detentore del cane (art. 2) secondo cui gli stessi, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1, 50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) prima di acquisire un cane assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
I proprietari di cani inseriti nel Registro di cui al successivo art. 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare all’animale sempre, sia il guinzaglio che la museruola, nella conduzione in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
I proprietari ed i detentori dei cani di cui sopra hanno, altresì, l’obbligo di esibire la polizza assicurativa di cui sopra e la documentazione relativa all’iscrizione all’anagrafe canina ad ogni richiesta degli organi di vigilanza
È fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambito urbano, raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei (paletta e sacchetto) alla raccolta delle stesse.
In ordine alle sanzioni, si rileva che salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad €500 ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo 18-8-2000 n. 267.
In caso di mancanza di copertura assicurativa o di mancata esibizione della polizza assicurativa e della documentazione relativa all’iscrizione all’anagrafe canina, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo accertatore dispone l’affidamento temporaneo del cane al canile convenzionato.
Analogamente si procede nel caso in cui il proprietario, possessore o detentore, rientri in una delle categorie indicate nell’art. 4 co.1 dell’O.M. 3-3-2009.
La restituzione del cane al legittimo proprietario, da richiedersi perentoriamente entro 10 giorni dalla data di affidamento al canile convenzionato, è subordinata alla contestuale presenza dei seguenti presupposti:
a) assenza delle condizioni di cui all’art. 4 co.1 del l’O.M. del 3-3-2009 – pubblicata sulla GURI il 23-3-2009 –(cane pericoloso);
b) iscrizione all’anagrafe canina o comprovata identificazione del cane, tramite l’inserimento del microchip presso l’ambulatorio comunale di anagrafe canina o presso veterinario libero professionista;
c) esibizione della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi, valevole per almeno 6 mesi, nei confronti dei cani inseriti nel Registro di cui al superiore art. 3 co.2;
d) pagamento delle spese di recupero e ricovero dell’animale secondo le tariffe vigenti.
Al trasgressore che abbia la residenza anagrafica nel Comune di Ragusa e che non rientri in una delle categorie indicate all’art. 4 dell’O.M. del 3-3-2009, in deroga a quanto stabilito al co.2 del presente articolo, può essere affidata la custodia temporanea dell’animale, con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni della normativa in materia e a darne comunicazione, tassativamente entro 10 gg. all’Ufficio Anagrafe canina del Comune di Ragusa. La omessa comunicazione è sanzionata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
In caso di rinuncia espressa da parte del proprietario alla restituzione dell’animale, ovvero di cani appartenenti a proprietario, possessore o detentore che rientri in una delle categorie indicate all’art. 4 co.1 dell’O.M. del 3-3-2009 ovvero trascorsi i termini di cui al comma 4 del presente articolo per la richiesta di restituzione, l’Ufficio comunale competente in materia di “ Tutela degli animali”, sulla base delle valutazioni del rischio effettuate dal servizio veterinario dell’AUSL n.7 di Ragusa, valuta l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari al ricovero, in via definitiva, del cane nel canile convenzionato oppure proporre agli organi competenti comunali il pagamento da parte del proprietario di una somma forfettaria da determinarsi con apposito regolamento comunale.
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