Fissate le nuove prescrizioni nel DPCM del 24 ottobre ’20

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure urgenti anti Covid: entra in vigore lunedì 26 ottobre e resta valido fino al 24 novembre.

Queste le principali novità.

Per la scuola, l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
La raccomandazione sugli spostamenti rimane generica, è stato eliminato il riferimento ai movimenti fuori dal Comune e dunque è sempre consentito anche lo spostamento tra Regioni.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; i locali, non essendo specificato nulla di diverso, dovrebbero poter aprire nelle domeniche e nei giorni festivi.
il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita, senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Fra le particolarità, non sempre osservate, è fatto obbligo nei locali pubblici aperti al pubblico e negli esercizi commerciali, l’obbligo di esporre all’esterno un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Sono sopsesi eventi e competizioni sportive ad eccezione di quelli riconosciuto di interesse nazionale, nei settori professionistico e dilettantistico, riconosciuti dal CONI e alle Federazioni.
Sono sospese le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, sospesi gli spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e anche all’aperto.
Sospese le attività di sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso, vietate le feste anche quelle successive a cerimonie civili e religiose.
Sospesi convegni e congressi, anche nell’ambito della pubblica amministrazione le riunioni si svolgono a distanza.
Aperti, con i dovuti accorgimenti previsti dalle normative i musei e i luoghi della cultura.
Nulla è previsto di nuovo per i trasporti pubblici.

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