di redazione
Sollecita risposta del Dirigente sulla questione, che ripropone la distinzione, non sempre percepibile, fra ruoli e azioni dell’amministrazione e dei dirigenti
In un apposito comunicato, il gruppo consiliare del Pd al Comune di Ragusa prende atto che la giunta Piccitto ha revocato, in autotutela, la delibera n. 162/2015 riguardante il fabbisogno di personale e il piano assunzioni relativo all’anno 2015, riadeguandosi così al dettato della Corte dei Conti, sezione Autonomie che, con deliberazione n. 19 del 16 giugno 2015, aveva confermato che la delibera della giunta Piccitto, se portata avanti, avrebbe disatteso la normativa vigente.
In verità questo orientamento era in qualche modo anticipato dalla precedente deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione siciliana n. 119/2015, che ha sancito anche per gli enti locali siciliani la piena vigenza dei vincoli assunzionali disposti dal legislatore nazionale con l’articolo 1 comma 42 della legge di stabilità per l’anno 2015 (legge 190/2014).
“La possibilità di assumere – dicono i consiglieri democratici Giorgio Massari, Mario D’Asta e Mario Chiavola – rimane possibile solo per indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta.
Solo a conclusione di tale procedimento di ricollocazione del personale destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile la procedura di mobilità volontaria”.
Nella suddetta delibera della giunta municipale, si prevede altresì il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110 Tuel: è necessario dire che, sebbene la deliberazione della Corte dei Conti non si pronunci su ciò, in quanto questo argomento esorbita dal tema interpretativo ad essa sottoposta del comma 424, per cui non vi è luogo a deliberare, tuttavia come gruppo ribadiamo tre principi.
Il primo un principio di precauzione: riteniamo non opportuno procedere a questi incarichi fino a che non abbiamo certezza che professionalità analoghe non siano presenti nelle ex-province e quindi solo alla conclusione del processo di ricollocazione del personale delle ex-province.
Il secondo principio è di trasparenza, perché riteniamo più trasparente che si ricorra per lo più a concorsi pubblici piuttosto che a chiamate dirette sotto le mentite spoglie di curriculum mirabolanti.
Il terzo è il principio di opportunità, legato al fatto di evitare ulteriore spesa per il Comune in presenza di una incertezza complessiva delle entrate disponibili, legate anche al nuovo regime di contabilità e di bilancio per gli enti locali, evitando quindi di ricercare attraverso un appesantimento della tassazione dei cittadini, le risorse necessarie per retribuire nuovi dirigenti”.
Il dirigente del Settore II – Organizzazione e gestione delle risorse umane, dott. Rosario Spata, interviene per chiarire alcune osservazioni sulle assunzioni programmate dall’Amministrazione comunale contenute nel comunicato stampa del gruppo consiliare del PD datato 3 luglio:
Il gruppo consiliare PD sostiene che sia stata revocata la deliberazione di G.M. n. 162 /2015 riguardante il fabbisogno del personale e il piano delle assunzioni del 2015. Detta affermazione NON corrisponde al vero. La Giunta, infatti, NON ha revocato il provvedimento di programmazione.
E’ opportuno evidenziare, sul punto, che sulla base di due autorevoli e ben argomentate deliberazioni della Corte dei Conti (sezione di controllo per la Sicilia n° 119/2015 e sezione di Controllo per la Lombardia n° 85/2015) , il dirigente del settore “risorse umane” ha proposto – e la Giunta ha condiviso – l’avvio di una selezione pubblica per mobilità riguardante un posto di dirigente tecnico.
Successivamente con deliberazione depositata il 16 giugno scorso e resa nota dalla stampa specializzata nelle settimane successive, la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, dirimendo un contrasto interpretativo che si era creato sull’argomento, ha accolto una tesi – certamente la più restrittiva tra quelle possibili – per la quale “agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta.
Soltanto a conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”.
La soluzione prospettata dalla Corte, nella particolare composizione della sezione autonomie, è ancora più rigorosa di quella suggerita dal Ministro della Funzione pubblica con la circolare n. 1/2015 che CONSENTIVA dette procedure di mobilità riservandole al personale dei c.d. Enti di area vasta.
Una lettura di buona fede della vicenda non può non rilevare, innanzitutto, l’assoluta incertezza del vigente quadro normativo.
Pertanto con apposita determinazione il dirigente delle risorse umane, per ragioni di buon andamento dell’agire amministrativo, ha ritenuto di revocare, sulla base della sopravvenuta interpretazione della Sezione Autonomie, la procedura di selezione per mobilità indetta con apposita determinazione dirigenziale.
In riferimento alla selezione per dirigente ai sensi dell’art. 110, c. 1, del TUEL, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n° 19/2015, pronuncia il “non luogo a deliberare” in quanto la questione relativa alle possibilità assunzionali ex art. 110 TUEL in vigenza della legge di stabilità non rientra tra quelle le cui difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, sono direttamente ed esclusivamente connesse al contenuto dispositivo dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 e cioè ai nuovi e specifici limiti imposti per gli anni 2015 e 2016 alle assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali, rimanendo del tutto fuori dal perimetro delle questioni di massima; sotto il profilo della opportunità va detto che l’Amministrazione ritiene necessario ed essenziale coprire le posizioni dirigenziali per rendere più efficiente complessivamente l’organizzazione amministrativa.
D’altra parte, non potendo ricorrere, stante i ben noti divieti introdotti dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ad alcuna assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2015-2016 l’alternativa sarebbe lo stallo.
Molte Amministrazioni e anche l’ANCI hanno evidenziato che un siffatto quadro normativo, che di fatto blocca ogni tipo di
assunzione a tempo indeterminato, potrebbe portare alla paralisi soprattutto quei Comuni che, nel rispetto dei parametri finanziari previsti dalla legge, hanno necessità di assumere personale.
