Il TAR, all’udienza del 13 dicembre 2017, ha accolto la richiesta di sospensione della norma sulla retroattività della variante al Regolamento Edilizio.
Lo si apprende da un post su facebook dell’avv. Riccardo Schininà dello studio FREDIANI SCHININA’ & PARTNERS, che verosimilmente ha assistito per il ricorso al Tribunale Amministrativo l’ANCE provinciale.
Come si legge nel post, all’udienza è stata discussa la richiesta di sospensione avanzata dallo Studio della norma transitoria che statuisce la retroattività della modifica al Regolamento Edilizio del Comune di Ragusa intervenuta a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale di Ragusa n. 77 del 12 novembre 2015 avente ad oggetto la proposta di iniziativa consiliare riguardante la “Modifica del Regolamento Edilizio” approvata dall’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia con decreto del dirigente generale del 26 aprile 2017.
Il TAR ritenendo “la sussistenza dei presupposti per la concessione della chiesta sospensione degli atti impugnati, nella parte in cui è stata disposta l’applicazione retroattiva della variante al Regolamento, retroattività che, al sommario esame proprio della fase cautelare, non appare legittima ” nonché “altresì grave ed irreparabile il danno che perverrebbe” alle ricorrenti “dalla esecuzione degli atti impugnati”, in accoglimento dei ricorsi presentati dallo Studio, ha sospeso la norma transitoria che statuisce la retroattività della modifica al Regolamento Edilizio del Comune di Ragusa.
Si sottolinea che il Comune di Ragusa non ha inteso procedere all’annullamento della norma transitoria illegittima di cui sopra neanche a seguito della richiesta avanzata in tal senso dallo Studio per conto dell’ANCE Ragusa e nonostante le perplessità avanzate sulla stessa anche da altre associazioni di categoria, attendendo il responso giudiziario.
Il TAR ha, quindi, condiviso quanto dallo Studio sostenuto, ovvero che ai sensi dell’articolo 11 delle preleggi, il quale sancisce il principio del tempus regit actum, nonchè dell’art. 12 della L. 380/2001 coloro che hanno avuto una concessione edilizia ai sensi delle normative vigenti ed operanti all’epoca del rilascio non possono essere obbligati ad applicare normative divenute operanti successivamente.
Come si ricorderà, la variante al Regolamento Edilizio riguarda, eminentemente, le norme e gli adempimenti per il contenimento della risorsa idrica che, dopo la sentenza del TAR, potranno essere applicate solo alle licenze edilizie rilasciate dopo l’entrata in vigore delle varianti al regolamento.
