I paradossi del sistema

di Cesare Pluchino
Le modifiche dello Statuto Comunale dovevano essere pubblicizzate, con la stessa procedura utilizzata per la formazione di uno statuto. Giusta la pregiudiziale posta da Maurizio Tumino nella seduta di CC del 24 febbraio, respinta su parere interpretativo del Segretario Generale. Occorre un ricorso al TAR per ripristinare la legalità, in mancanza di misure conseguenziali dell’amministrazione

La seduta del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2015 era dedicata all’esame e all’approvazione della proposta di iniziativa consiliare per l’approvazione dello modifiche allo Statuto Comunale. Prima della discussione generale il consigliere Maurizio Tumino poneva una pregiudiziale in quanto non erano state rispettate le norme riguardanti la pubblicizzazione delle modifiche proposte.
La pregiudiziale veniva respinta, su parere del Segretario Generale, dalla maggioranza grillina che, come solitamente avviene, ha interpretato l’eccezione del consigliere Tumino finalizzata solo ad allungare i tempi, in funzione ostruzionistica.
Se la valutazione dei dirigenti poteva scaturire da una interpretazione delle norme, comunque rivelatasi errata, resta l’atteggiamento provocatorio e pervaso da fondamentale ignoranza dei consiglieri pentastellati che, addirittura intervenendo, stigmatizzavano il tentativo di Tumino di far osservare le norme, nel rispetto di una legalità che, evidentemente, alla luce delle risultanze, è buona solo per fare propaganda a cinque stelle.

Il responso dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana non lascia spazio per interpretazioni di sorta: in risposta ad un esposto, del 19 marzo 2015, a firma di 8 consiglieri comunali di minoranza, l’Ufficio Ispettivo del Servizio Vigilanza e controllo degli Enti Locali ha, sostanzialmente, riconosciuto le ragioni dei ricorrenti consiglieri comunali.
Informando, preliminarmente, che nessuna legge vigente attribuisce al predetto ufficio poteri di controllo sugli atti adottati dal Comune, ai fini di un riscontro, positivo o negativo, si specificava che l’unica sede presso cui appellarsi per l’annullamento degli atti emanati dagli enti locali è quella del TAR Sicilia, tramite ricorso giurisdizionale.
All’uopo venivano poi citati l’art 4, comma 3 della Legge 142/90 recepita con L.R. 48/1991, per specificare che le disposizioni dovevano essere applicate anche alle modifiche statutarie, anche in virtù delle apposite circolari, 5/1996 e 3/1997, nelle quali veniva acclarato che le modifiche da apportare agli Statuti debbono seguire lo stesso iter procedurale dell’adozione degli statuti.
A sostegno anche il parere n 555/95 del 14.11.1995 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, sezione consultiva, che si esprimeva in tal senso ove specificava che “la prevista pubblicizzazione dello schema di statuto, essendo preordinata alla soddisfazione di interessi partecipativi dei cittadini, non può essere limitata alla fase di formazione dello statuto, ma va estesa anche alle successive modifiche dello stesso”, anche come conseguenza del principio del contrarius actus, secondo cui va seguito il medesimo procedimento non solo per l’emanazione di un atto ma anche per la sua modificazione, sostituzione o eliminazione.
Pesante il rilievo a proposito delle controdeduzioni dell’Ente comunale, ove si esprimeva il parere della necessità di contestualizzare il tutto in relazione ai contenuti delle circolari citate, nei confronti della quale contestualizzazione invocata l’ufficio regionale esprimeva l’incapacità di comprenderne il senso, ritenendo all’uopo utile riportare una sentenza del TAR Sicilia, la 0282/07, che recitava: “… ogni modifica statutaria deve essere adottata nel rispetto delle prescrizioni procedimentali imposte dalla legge che sancisce una procedura tipica, generale, cogente ed inderogabile a tutela dell’interesse dell’intera comunità ad avere la possibilità di partecipare alla formazione e, quindi, anche alla modifica della principale norma locale che fonda l’autonomia del Comune….”
Per quanto esposto, sulla base delle normative vigenti, supportate dall’autorevole parere del Massimo Organo di consulenza giuridico amministrativa della Regione Siciliana, veniva evidenziato che l’amministrazione comunale ha modificato lo Statuto senza seguire le prescritte procedure.
All’Ente comunale viene lasciata la valutazione per eventuali iniziative da intraprendere: uscendo dal linguaggio giuridico amministrativo, l’amministrazione può essere destinataria di un provvedimento del TAR, a seguito di un ricorso dei consiglieri di minoranza o di semplici cittadini, per non aver rispettato le norme.
Potrebbe ritirare in autotutela le modifiche allo statuto, mossa senza dubbio più efficace, in termini di immagine, che non la costrizione a seguito di una sentenza.
Andrà verificata anche la capacità dei consiglieri di minoranza di perseverare nell’azione tesa a far trionfare la legalità, con la dovuta considerazione che i provvedimenti, sicuramente riproposti con le dovute procedure, sarebbero alla fine ugualmente adottati.
Resta il paradosso di un sistema che acclara l’irregolarità ma non ne annulla gli effetti, se non dopo un iter giudiziario dai tempi lunghi, tralasciando che non sono previste misure sanzionatorie.
La questione è stata oggetto delle comunicazioni, durante la seduta di consiglio comunale di lunedì 27 aprile, dei consiglieri Tumino e Lo Destro che, soddisfatti assieme ai colleghi firmatari dell’esposto, hanno legittimamente enfatizzato il riconoscimento per l’azione svolta, non lasciando trapelare quelle che saranno le mosse prossime. 

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