Periodo di sentenze favorevoli all’amministrazione Piccitto

di redazione
Segnano il passo le opposizioni dedite alla segnalazione di illegittimità e irregolarità

Dopo le favorevoli sentenze del TAR sulle gare per la manutenzione delle strade e per la refezione scolastica, oltre ad una su materia urbanistica, giunge autorevole conferma sulla piena legittimità di atti operati dalla stazione appaltante del Comune di Ragusa.
Come si ricorderà, numerose le eccezioni sollevate dalle opposizioni in tema di bandi di gara, segnalazioni che, spesso, venivano strumentalmente rivolte agli assessori al ramo, el contesto di una precisa strategia delle opposizioni che non vogliono coinvolgere uffici e dirigenti, ‘a buon rendere’ per un eventuale futuro.
Questa volta, ad esprimersi, è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che conferma la piena legittimità sulla procedura seguita dal Comune di Ragusa per la gara relativa all’appalto di lavori di riqualificazione energetica dei centri luminosi negli impianti di pubblica illuminazione.
Il pronunciamento dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito di una richiesta per istanza di precontenzioso presentata da un’impresa partecipante.
Si ricorderà che sulla gara in oggetto anche il consigliere Sonia Migliore eccepiva irregolarità.
Con provvedimento del 23/09/2015, il consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante del Comune di Ragusa in ordine alla procedure seguita per la gara relativa  all’appalto di lavori di riqualificazione energetica dei centri luminosi negli impianti di pubblica illuminazione, dichiarando la piena legittimità della procedura (importo dell’appalto € 1.022.322,48).
“L’ANAC – afferma il dirigente Il dirigente del settore XII Appalti, contratti, patrimonio, dott. Rosario Spata – era stata investita della risoluzione di una questione insorta con un’impresa esclusa che lamentava l’illegittimità dell’esclusione e della procedura di gara in quanto, a detta della ricorrente, 1) la richiesta di chiedere una campionatura; 2) la dichiarazione di liberatoria del campione da ritirare; 3) la mancata attivazione del soccorso istruttorio (cioè, la possibilità di integrare documentazione ed elementi mancati) non erano conformi a legge.
Il Consiglio dell’Autorità, con provvedimento n. 157/2015, a firma del presidente dr. Raffaele Cantone, accogliendo tutte le argomentazioni sostenute dagli Uffici comunali preposti, ha rigettato l’istanza confermando la piena legittimità dell’operato della S.A. In particolare, l’Autorità ha deliberato sostanzialmente che:
1) la richiesta della campionatura è stata ritenuta necessaria, secondo una lettura corretta dell’art. 42 del codice, allo scopo di verificare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti ambientali e tecnici richiesti;
2) per ciò che concerne il secondo rilievo, trattandosi di campionatura di valore consistente, non è illegittimo chiedere  che l’istanza di restituzione sia accompagnata da una “liberatoria”, limitatamente all’aspetto “consegna e ritiro” del campione, al fine di sollevare la Stazione Appaltante da responsabilità per eventuali danneggiamenti della campionatura consegnata;
3) Infine, in merito alla mancata attivazione del soccorso istruttorio (un aspetto, quest’ultimo, particolarmente complesso e problematico alla luce del novità introdotta dal Decreto Legge n° 90/2014), l’Autorità ha deciso che è legittima la determinazione di esclusione della S.A. non consentendo un’integrazione postuma relativa ad una inidoneità tecnica”.

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